Si applica l’aliquota Iva agevolata al 4% anche ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap indicati all’articolo 3 della legge n. 104 del 1992.
Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati.
Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio, e per conseguire una delle seguenti finalità:
Per fruire dell’aliquota Iva ridotta, il disabile deve consegnare al venditore, prima dell’acquisto, la seguente documentazione:
Oltre all’agevolazione Iva, alle persone disabili è riconosciuta una detrazione dall’Irpef pari al 19% delle spese sostenute per l’acquisto di:
mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione, al sollevamento
sussidi tecnici e informatici per l’autosufficienza e l’integrazione.
Fonte dell'informazione: AGENZIA DELLE ENTRATE